PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi del l'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le disposizioni della presente legge si applicano alle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, che alla data della dichiarazione del default erano in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina o da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».
      2. I risparmiatori di cui al comma 1 possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione, da parte delle banche collocatrici, di quanto investito, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.
      3. In caso di soccombenza dei risparmiatori il giudice dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui sia riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.
      4. Nel caso di risparmiatori che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni della presente legge si applicano alla differenza fra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello degli strumenti finanziari ricevuti in scambio.

 

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      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi risarcitori aventi ad oggetto richieste non superiori a 200.000 euro per ciascun risparmiatore.

Art. 2.

      1. Le somme erogate dalle banche collocatrici al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o collettiva, i risparmiatori di cui all'articolo 1 danno diritto a un credito di imposta per la banca pari al 15 per cento dell'importo corrisposto a titolo conciliativo, nel limite, per ciascun risparmiatore, di 250.000 euro. Alle predette procedure di conciliazione si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, individuati con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti, depositi e rapporti.

Art. 4.

      1. I commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.